Sì della Cassazione al ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Corte di Cassazione, sezione civile, ordinanza del 16.10.2023, n. 28727 Download CondividiPost correlati:Domanda di risarcimento danni e di separazione dei coniugi o cessazione degli effetti civili del matrimonio: non sussiste un vincolo di connessione “forte” tale da poter… Giugno 8, 2023 Minori, separazione, scioglimento o cessazione degli effettivi civili del matrimonio, provvedimenti de potestate, ricorso stra ..........

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