Valore probatorio delle scritture provenienti da terzi estranei al giudizio e facoltà di disconoscimento della parte contro la quale viene prodotta detta scrittura

Le scritture provenienti da terzi estranei al giudizio, pur non avendo il valore di prova piena, possono fornire elementi indiziari atti a concorrere alla formazione del convincimento del giudice. L’art. 2702 c.c., che disciplina l’efficacia nel giudizio della scrittura privata in relazione al riconoscimento effettivo o legalmente ritenuto, e le norme, di cui all’art. 214 c.p.c. e segg., sono applicabili esclusivamente alle scritture provenienti dai soggetti del processo. Pertanto, la parte, che vuole avvalersi di una scrittura privata proveniente da un terzo estraneo al giudizio, è tenuta a provare la veridicità formale del documento, che, per se stesso, in difetto di qu ..........

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