Compensazione delle spese, motivazione: non basta la mera “peculiarità della fattispecie”

L’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione: l’esigenza della specifica motivazione non è soddisfatta quando la compensazione si basi sulla peculiarità della fattispecie, in quanto tale formula è del tutto criptica e non consente il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 5.5.2015, n. 8918]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Compensa ..........

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