Va rispettato l’onere di puntualità e sinteticità degli atti processuali a pena d’inammissibilità.

E’ ormai individuabile nel nostro sistema processuale (sin dal giudizio di primo grado, attraverso i requisiti di forma degli atti di parte a pena di nullità ed il sistema delle preclusioni) un preciso dovere per le parti di rispettare i canoni della precisione, della puntualità e della sinteticità espositiva, nonché della chiarezza della domanda rivolta al giudice, così perseguendosi l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonché di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui.

Il mancato rispetto del descritto onere formale comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile anche d’ufficio dal giudice del gravame.

 

Corte d’Appello Palermo, sezione seconda, sentenza del 12.06.2019

Condividi
Visualizza
Nascondi