Traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero: parola alle sezioni unite

La Sezione Seconda civile ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, già decisa in senso difforme: se la traduzione in lingua italiana della procura rilasciata all’estero e dell’attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25.5.1987, integra un requisito di validità dell’atto. In proposito, la Sezione ha evidenziato che, nel caso di assenza di traduzione della procura o dell’attività certificativa, occorre stabilire: –    &nbs ..........

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