Testimonianza: deduzione mediante articoli separati, altrimenti il mezzo istruttorio è inammissibile e, se ammesso, non è utilizzabile.

In tema di testimonianza, è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, che ha il duplice scopo di consentire all’avversario di formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente; essendo tale norma di carattere cogente, la sua inosservanza, da parte di chi propone la prova, determina l’inammissibilità del mezzo istruttorio e, se questo venga erroneamente ammesso ed espletato, deve considerarsi invalido e il giudice non può tenerne alcun conto [Tribunale di Bologna, sezione lavoro, sentenza del 20.2.2013]. Scarica qui la sentenza ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo

Lascia un commento

Visualizza
Nascondi