Il divieto di proposizione di domanda nuova non preclude una nuova qualificazione giuridica della medesima domanda.

Annotazione a Tribunale di Bologna, sezione seconda, sentenza del  17.4.2013.   Articolo di Gianluca LUDOVICI     SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. Il tradizionale principio della non proponibilità di domande nuove. – 3. Liceità della modifica e della precisazione della domanda: cosiddetta emendatio libelli contrapposta alla mutatio libelli. – 4. Domanda nuova e nuova qualificazione giuridica. – 5. Conclusioni. Scarica qui il contributo diGianluca LUDOVICI>>   CondividiPost correlati:Petitum, modificazione della domanda e domanda nuova in appello (domanda di accertamento della proprietà in base a contratto di vendita e domanda costitutiva di… Aprile 29, 2022 Il ..........

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