Il divieto di proposizione di domanda nuova non preclude una nuova qualificazione giuridica della medesima domanda.
Annotazione a Tribunale di Bologna, sezione seconda, sentenza del 17.4.2013.
Articolo di Gianluca LUDOVICI
SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. Il tradizionale principio della non proponibilità di domande nuove. – 3. Liceità della modifica e della precisazione della domanda: cosiddetta emendatio libelli contrapposta alla mutatio libelli. – 4. Domanda nuova e nuova qualificazione giuridica. – 5. Conclusioni.
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