Termine lungo per l’impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza, rimessione in termini

Si deve intendere come rimessa in termini – e quindi non incorsa in decadenza alcuna – la parte che abbia proposto l’impugnazione nel termine “lungo” ex art. 327 c.p.c.., decorrente non dalla data del deposito attestata dal cancelliere sulla sentenza impugnata, ma dalla data di pubblicazione della stessa, qualora emerga dagli atti, anche per implicito, che dall’attestazione dell’avvenuto deposito non fosse derivata la conoscenza della sentenza [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 22.5.2015, n. 10675]. Scarica qui >> CondividiPost correlati:Sentenza emessa in formato cartaceo, attestazione di deposito sottoscritta dal cancelliere, com ..........

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