Spese di lite, liquidazione: in base alla somma attribuita alla parte vincitrice e, se tra minimo e massimo della tariffa, senza specifica motivazione

Posto che la liquidazione giudiziale delle spese a carico del soccombente deve avvenire non in base alla somma domandata, ma a quella attribuita alla parte vincitrice, va confermato che in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità. Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 30.4.20 ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi