Solidarietà passiva e giudizio di appello

In tema di obbligazione solidale passiva, poiché fra i debitori non sorge un rapporto unico ed inscindibile, non ricorre l’ipotesi del litisconsorzio necessario, né in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della dipendenza di cause; pertanto, il giudice di appello non è tenuto a disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del condebitore al quale non sia stato notificato l’atto di impugnazione. Il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito dà luogo, in sede di impugnazione, a ..........

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