Sì al pignoramento presso terzi riguardante crediti futuri, non esigibili, condizionati ed eventuali (caso relativo al pagamento del prezzo del promittente venditore riveniente da contratto preliminare)

Può affermarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto: “L’esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché – per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c ..........

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