Sanzioni amministrative, opposizione all’esecuzione, competenza
Nell’ipotesi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in base al combinato di sposto degli artt. 204 bis e 205 c. III del d. lgs. n. 285/92 e 22 bis della L. n. 689/81, la competenza a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazio
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