Sanzioni amministrative, cartella di pagamento: la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore con raccomandata

La notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod., è disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26. Anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 12, la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 15.6.2016, n. 12351 CondividiPost correlati:Iscrizione di ipoteca da parte di un esattore, domanda di accertamento dell'illegittimità convenendo sia l'ente che l'esattore, litisconsorzio necessar ..........

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