Rinuncia al precetto dopo l’instaurazione del giudizio di opposizione, cessazione della materia del contendere, giudizio sulle spese, soccombenza virtuale

La intervenuta rinuncia al precetto, in data successiva alla instaurazione del giudizio di opposizione, che si produce a seguito della notifica dell’atto di citazione, comporta la cessazione della materia del contendere, posto che non è dato decidere circa la fondatezza di una opposizione a precetto a fronte di un precetto non più azionabile. Come noto, infatti, con il termine di cessazione della materia del contendere ci si riferisce ad un istituto giuridico, di stretta elaborazione giurisprudenziale, che si fonda sul venir meno all’interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio, sulla scorta di cir ..........

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