Opposizione all’avviso di intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo, termine perentorio

All’opposizione all’avviso di intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo, si applica il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica, di cui all’art. 617 c.p.c. nel testo originario applicabile ratione temporis per l’opposizione agli atti esecutivi, la cui inosservanza comporta l’inammissibilità dell’opposizione, rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento. Tribunale di Milano, sentenza del 8.10.2020 Download CondividiPost correlati:Avviso di ..........

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