Rapporto di identità o connessione tra più procedimenti pendenti dinanzi al medesimo ufficio o sezioni diverse dello stesso: sospensione o rimessione degli atti al capo dell’ufficio?

Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, va condiviso il principio secondo cui il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale principio può essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedim ..........

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