Procedure di insolvenza Europea, giudice competente, “procedimenti pendenti”, nozione

La sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte d’appello che deciderà uniformandosi al seguente principio di diritto: ai fini della individuazione della legge applicabile per la determinazione degli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 2, lett. f), e art. 15 del Reg. (CE) n. 1346/2000 del Consiglio dell’U.E. del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza Europea, ricadono tra i “procedimenti pendenti” le azioni monitorie intraprese in forza di ricorso per decreto ingiuntivo depositato prima della dichiarazione dello stato di insolve ..........

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