Procedimento per l’amministrazione di sostegno e morte dell’amministrando

Nel procedimento relativo alla nomina dell’amministratore di sostegno, ed in analogia a quanto avviene nel giudizio d’interdizione, la morte dell’amministrando determina la cessazione della materia del contendere, venendo meno la necessità della pronuncia; ne deriva che la sopravvenienza di tale evento, mentre è pendente il giudizio per cassazione, e la morte sia attestata, mediante produzione del relativo certificato, comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza d’interesse [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.2.2014, n. 2360]. Scarica qui l’ordinanza >> CondividiPost correlati:Sezioni Unite: proce ..........

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