Opposizione a precetto e relativi giudizi di impugnazione: no alla sospensione feriale.

L’opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure relativamente ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.2.2014, n. 2371]. Scarica qui l’ordinanza >> CondividiPost correlati:Giudizi in materia di esecuzione forzata, controversie insorte in fase di distribuzione, regime della sospensione feriale, non applicabilità Giugno 17, 2022 Covid, s ..........

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