In vigenza dell’art. 184 bis c.p.c., no alla rimessione nei termini se è decorso oltre un anno dalla sentenza di primo grado.

Nel caso in cui l’appello risulti proposto oltre l’anno della pubblicazione della sentenza impugnata, non è applicabile la disciplina della rimessione in termini di cui agli artt. 184-bis e 294 c.p.c., avendo il legislatore espressamente previsto nel comma 2° dell’art. 327 c.p.c., in linea eccezionale, l’ammissibilità dell’impugnazione oltre il termine annuale soltanto nel caso in cui la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della relativa notificazione ovvero per nullità degli atti di cui all’art. 292 c.p.c. [Corte di Appello di Palermo, sezione terza, sentenza del 17.4.2013]. Scarica qui la ..........

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