Onere di contestazione: adempiuto anche in caso, pur non avendo espressamente contestato i fatti, di posizione difensiva incompatibile con la loro affermazione

L’onere di contestazione previsto dall’art. 115 c.p.c., comma 1, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, deve ritenersi adempiuto non soltanto quando il convenuto abbia specificamente contestato i fatti allegati dall’attore, ma anche quando lo stesso, pur non avendo espressamente contestato tali fatti, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva che, in termini oggettivi, è incompatibile con la loro affermazione, così implicitamente negandone l’esistenza (nella specie solo due delle quattro fatture indicate risultano non menzionate specificamente nelle argomentazioni difensive, ma in applicazione del principio suesposto non può ..........

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