Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese: strumento di tutela

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento dicorrezione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 29.3.2018, n. 7876 CondividiPost correlati:Domanda in appello di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, omessa pronuncia, strumenti di tutela Aprile 1, 2022 Ammissione al patrocinio a spese dello Stato ..........

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