Notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore, conseguenze

La notifica dell’impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica. Conseguentemente, deve essere disposta “ex officio” la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata “ex tunc” secondo il principio generale dettato dall’art. 156, comma 2, c.p.c. Corte di appello di Roma, sentenza del 4.10.2023 Download CondividiPost correlati:La notifica della sentenza alla parte, senza espressa menzione, nella relata di no ..........

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