Istanze istruttorie, precisazione delle conclusioni e udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.

La presunzione di abbandono delle istanze istruttorie rigettate dal giudice di merito e non riproposte espressamente in sede di precisazione delle conclusioni all’udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. deve ritenersi superata qualora tali istanze siano specificamente reiterate nelle note autorizzate concesse in vista dello svolgimento di tale discussione. Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 25.9.2023, n. 27205 Download CondividiPost correlati:FORMULA: Note di precisazione delle conclusioni ex art. 189, comma 1, n. 1, c.p.c. con istanza di discussione orale ex art. 275, comma 2, c.p.c. d.c. (dopo Cartabia) Maggio 4, 2023 Mancata riproposizio ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi