L’art. 712 c.p.c. è stato modificato dalla legge 76/2016

Il testo di legge (76/2016) recante la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21.5.2016 ha modificato l’art. 712 c.p.c. sotto il profilo formale, aggiungendo l’inciso “o del convivente di fatto”.

L’attuale art. 712 c.p.c. così recita:

La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda e’ fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell’interdicendo o dell’inabilitando.

 

Vedi il CODICE DI PROCEDURA CIVILE AGGIORNATO  >>

 

 

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