Ricorso per cassazione, iscrizione a ruolo richiesta dalla parte cui il ricorso è stato notificato, mancato deposito ex art. 369 c.p.c., improcedibilità, raddoppio del contributo unificato

Va enunciato il seguente principio di diritto: “la pronuncia con cui la Corte di cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 c.p.c., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma”. Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 17.7.2023, n. 20621 Download Condividi ..........

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