Bonifico domiciliato: se l’istituto è debitamente disciplinato dalla legge, non si ricorre all’analogia

La fattispecie del bonifico domiciliato, pertanto, risulta debitamente disciplinata dalla legge, non ponendosi alcuna necessità di ricorrere, attraverso il procedimento analogico, a “disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe” (arg. ex art.12 preleggi) e quindi, nella specie, alla regola che disciplina la responsabilità della banca negoziatrice verso il traente di un assegno non trasferibile, a prescindere dalla asserita “somiglianza” tra i due istituti. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.01.2024, n. 1962 Download CondividiPost correlati:Analogia utilizzabile solo se manca una disposizione di legge ex art. 12 preleggi (IL = 0 => AL ..........

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