La chiamata del terzo nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo

L’opponente a decreto ingiuntivo, che intenda chiamare in causa un terzo (cfr. art. 269 c.p.c.) non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato. Ne consegue che l’opponente deve citare unicamente il soggetto istante per l’ingiunzione e, contemporaneamente, chiedere al giudice l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell’esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto. L’autorizzazione del giudice alla chiamata in causa di un terzo su istanza di parte ex art. 106 c.p.c ..........

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