Istanza di esibizione delle scritture contabili della banca e art. 210 c.p.c.
Circa l’istanza di esibizione delle scritture contabili della banca, va confermato che il diritto del cliente ad avere copia della documentazione ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica “finale”, carattere non strumentale; non trovano pertanto applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c., e non può pertanto negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio la natura meramente esplorativa dell’istanza in tal senso presentata.
Cassazione civile, sezione sesta, ordina
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