Illecito civile considerato dalla legge come reato, giudizio penale non promosso: quale termine di prescrizione si applica all’azione risarcitoria?

Va confermato che il principio secondo cui qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lungo termine di prescrizione previsto per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) a condizione che il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi.   Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 25.2.2016, n. ..........

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