Diritto alla restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello, decreto ingiuntivo

Va confermato che il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell’art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere richiesto automaticamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trovando applicazione il principio “restituito ante omnia”.   Tribunale di Milano, sezione dodicesima, sentenza del 24.2.2016, n. 2373 CondividiPost correlati:Opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme versate a seguito di sentenza di condanna riformata in appello, ricorso per cassazione avverso la stessa… Ottobre 13, ..........

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