Illeciti con sanzioni pecuniarie civili, tipizzazione: necessario l’accoglimento della domanda risarcitoria, ma l’obbligazione risarcitoria è generata non più ex art. 2043 c.c., bensì delle nuove speciali disposizioni

Il D.Lgs. n. 7 del 2016 non si è limitato all’abolizione di alcuni titoli di reato, ma – in esecuzione di quanto imposto dalla legge delega – ha contestualmente provveduto a creare l’inedita figura sanzionatoria delle “sanzioni pecuniarie civili” cui ha contestualmente assoggettato una serie di fatti specificamente tipizzati e che corrispondono a quelli già previsti dalle norme incriminatrici abrogate. L’irrogazione delle suddette sanzioni consegue, ai sensi dell’art. 8, del decreto, all’accoglimento della domanda risarcitoria proposta da colui che è stato danneggiato dalle condotte tipizzate dal precedente art. 4, e dunque è inevitabilmente subordinata all’iniziativa di quest’ultima, ma, soprattutto, è evidente che il fatto illecito punito con la sanzione è il medesimo che genera l’obbligazione risarcitoria; peraltro non più ai sensi dell’art. 2043 c.c. , bensì delle speciali disposizioni di nuovo conio; salva la precisazione – contenuta nell’art. 3 – che la reazione “punitiva” è ammessa esclusivamente nell’ipotesi in cui l’autore abbia commesso le condotte tipizzate con dolo. I proventi delle menzionate sanzioni non sono però destinate al danneggiato, ma è invece previsto dall’art. 10 del decreto che vengano devoluto alla Cassa della Ammende.

 

Cassazione penale, sezione quinta, sentenza del 9.2.2016, n. 7125

Per approfondimenti sul tema della sanzioni pecuniarie civili si veda: Schemi + commenti (Spina e Bove) + guida: depenalizzazione e illeciti con sanzioni pecuniarie civili

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