Fatto illecito: il danneggiato può agire ex art. 2043 c.c. anche quando la fattispecie potrebbe essere ricondotta in una delle ipotesi speciali previste nel titolo IX del libro IV del codice civile

Occorre ribadire che tutte le ipotesi speciali previste nel titolo IX del libro IV del codice civile sono fatti illeciti ex art. 2043 c.c., che costituisce il genus, in cui si trovano incasellate tutte le species di danno da fatto illecito e del quale sono una specificazione in ordine all’operatività delle presunzioni di colpa a carico del danneggiante, con un diverso regime di prova favorevole al danneggiato. Sicché, di fronte ad un fatto illecito, nulla impedisce al danneggiato di agire ex art. 2043 c.c. anche quando la fattispecie potrebbe essere ricondotta, ad esempio, all’ipotesi di danno da cose in custodia o di danno cagionato da animali (pertanto, se è indubbio che, se ..........

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