Domanda risarcitoria per equivalente: è tempestiva la successiva domanda del risarcimento in forma specifica formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni?

La richiesta di risarcimento del danno per equivalente costituisce mera modificazione (“emendatio”), e non mutamento (“mutatio“), della domanda di reintegrazione in forma specifica”. Ciò posto, il compimento di modificazioni della domanda (c.d. “emendatio libelli”), sebbene ammissibile – a differenza della mutatio libelli che introduce nuovi temi di indagine idonei a spostare i termini della controversia e dunque la causa petendi – incontra tuttavia il proprio limite processuale nella sede naturale della memoria assertiva di cui all’art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. (nella specie, dunque, si afferma che quanto alla domanda risarcitoria relativa alle spese di assistenza g ..........

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