Il giudice che declina la competenza deve provvedere sulle spese giudiziali

Va confermato il principio in base al quale nel regime di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il giudice di merito, quando declina la competenza con l’ordinanza di cui all’art. 279 c.p.c., comma 1, nel processo di cognizione ordinaria, o con un provvedimento reso in altro rito, deve provvedere sulle spese giudiziali, in quanto la decisione chiude il processo davanti a lui e considerato che il riferimento alla sentenza, rimasto nel primo comma dell’art. 91 cod. proc. civ., è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.3.2017, n. 7010 CondividiPost correlati:Giudi ..........

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