Fatti rimasti incontestati in primo grado, contestazione in appello: inammissibilità

In considerazione di quanto previsto dall’art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. Tribunale di Milano, sentenza del 28.5.2021 milano28Download CondividiPost correlati:Processo tributario, appello: parte contumace in primo grado, produzione documento preesistente al giudizio di primo grado; decisione fondata su documentazione tardivamente… Settembre 20, 2023 Appello, mera reiterazione delle argomentazioni del primo grado, inammissibilità Settembre 14, 2022 Sezioni Unite: appello con cui si deduce nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius ..........

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