I poteri istruttori non possono rimediare alle decadenze o preclusioni in cui siano negligentemente incorse le parti

I poteri istruttori del giudice del lavoro ex art. 421, comma 2, c.p.c. non possono rimediare alle decadenze o preclusioni in cui siano negligentemente incorse le parti come nel caso in cui la parte sia decaduta dalla assunzione della prova ammessa o non abbia prodotto – incorrendo nella decadenza di cui all’art. 414 c.p.c., comma 1, n. 5 e art. 416 c.p.c., comma 3 – documenti precostituiti individuati come decisivi dalla stessa parte nei propri atti difensivi introduttivi. Tribunale di Bari, sentenza del 27.5.2021 Download CondividiPost correlati:I poteri d’ufficio del giudice del lavoro possono essere esercitati pur in presenza di già verificatesi d ..........

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