Domicilio digitale: gli indirizzi per le notifiche via pec vanno presi da elenchi INI-PEC oppure ReGIndE

In virtù di recenti interventi normativi (art. 16-sexies D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 221 del 2012, introdotto ad opera dell’art. 52 del D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114 del 2014) è stata immessa nell’ordinamento la previsione del “domicilio digitale”, e che tale norma, nell’ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall’art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione), impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l’indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI-PEC di cui all’art. 6-bis del D.Lgs. n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale) ovvero presso il ReGIndE, di cui al D.M. n. 44 del 2011, gestito dal Ministero della Giustizia.

 

Corte d’Appello di Palermo, sezione terza, sentenza del 20.04.2018

 

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