Imprenditore – fallimento – notifiche – inipec – legittimità

La convocazione dell’imprenditore del quale è richiesto il fallimento, dapprima soggetta all’ordinario regime notificatorio, è ora regolata da una disciplina speciale, che consta di un primo tentativo di notifica in via telematica, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese o dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti previsto dall’art. 6 bis D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e, quando con tali modalità la notifica non appaia possibile o in caso di esito negativo, di una successiva notificazione a cura del creditore istante, da ..........

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