Domicilio digitale: per l’obbligo di eseguire notificazioni e comunicazioni all’indirizzo PEC dell’avvocato non rileva l’epoca di introduzione del giudizio ma quella del compimento del singolo atto in discussione

In materia di notificazioni al difensore, la regola del cd. domicilio digitale, prevista dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014), che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del D.L. n. 90 del 2014, in applicazione del generale principio del tempus regit actum. Ciò posto, occorre precisare c ..........

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