Domanda per il risarcimento danni, certezza dell’esistenza del danno ma mancanza di prova sull’ammontare: sì alla liquidazione equitativa d’ufficio

Il giudice adito con domanda di condanna anche generica al risarcimento di danni, in sede di quantificazione del pregiudizio, può e deve, anche d’ufficio, procedere alla liquidazione degli stessi in via equitativa nell’ipotesi in cui – certo il danno nella sua ontologica sussistenza – sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare per l’impossibilità della parte di fornire congrui e idonei elementi al riguardo [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 28.7.2015, n. 15937]. CondividiPost correlati:Danno non patrimoniale, liquidazione equitativa, prudente contemperamento dei fattori di probabile incidenza sul danno in concreto, motivazione: il r ..........

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