Custode del bene pignorato, legittimazione processuale
A differenza del delegato alla vendita, al custode va riconosciuta sicura legittimazione a stare in giudizio, sia attivamente sia passivamente, nelle azioni relative alla conservazione e all’amministrazione dei beni sottratti alla disponibilità materiale e giuridica del debitore; sicché, in astratto, non può negarsi la legittimazione di detto ausiliario a contraddire alla domanda con la quale vengano dedotte, come nella specie, sue pretese omissioni nella gestione del compendio pignorato.
Tribunale di Bari, sentenza del 26.1.2023
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