Creditori muniti di titolo esecutivo: intervento nel processo o autonomo pignoramento del medesimo bene

I creditori muniti di titolo esecutivo possono scegliere, in sede di esecuzione, o di intervenire nel processo già instauratosi a seguito di iniziativa di altro creditore procedente, o di procedere con autonomo pignoramento del medesimo bene (art. 561 c.p.c.); la scelta della seconda alternativa comporta non soltanto che il pignoramento autonomamente eseguito ha un effetto indipendente da quello che lo ha preceduto, ma anche quello di intervenire nel processo iniziato con il primo pignoramento, avvalendosi così dell’effetto di “prenotazione” operata con il primo pignoramento (art. 2913 c.c.) [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.3.2015, n. 4928]. Scarica qui ..........

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