Chiamata di terzo da parte dell’opposto e mancata autorizzazione del giudice

Sulla chiamata di terzo ex art. 269 comma 2 c.p.c. da parte dell’opposto (convenuto sostanziale) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, questa può non essere autorizzata dal giudice per motivi di ragionevole durata del processo ed economia processuale e la decisione sul punto non è decisoria per cui non è motivo di appello. Tribunale di Roma, sentenza del 3.11.2020 Download CondividiPost correlati:Mancata applicazione dell'art. 96, c. 3, c.p.c. da parte del giudice: soccombenza reciproca? Novembre 14, 2023 Chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto ai fini di garanzia impropria e spese di lite Settembre 22, 2022 Chiamata in cau ..........

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