Arbitrato, impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, legge applicabile

Va confermato che, in tema di arbitrato, l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24 si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 40 cit., art. 27 a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829 c.p.c., comma 3 rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato; cosicchè, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all’entrata in vi ..........

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