C.t.u.: comunicazione ai procuratori delle parti per una sola volta?

Il consulente tecnico d’ufficio, con riguardo agli accertamenti che sia autorizzato a compiere da solo (art. 194 cod. proc. civ.), è tenuto a dare comunicazione ai procuratori delle parti ed ai loro consulenti, ai sensi degli artt. 90 e 91 disp. att. cod. proc. civ., unicamente dell’inizio delle relative operazioni, senza dover ripetere analoga comunicazione per le singole successive operazioni dirette all’espletamento dell’incarico: in particolare – ove, dopo il deposito della relazione peritale, gli siano richiesti chiarimenti dal giudice a fronte di rilievi critici – non deve dare alcuna comunicazione a per le nuove indagini da compiere all’uopo, ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi