Appello, indispensabilità dei documenti: no ai documenti prodotti tardivamente in primo grado

Nel giudizio di appello l’eventuale indispensabilità dei documenti, in tanto può essere valutata dal giudice, in quanto si tratti di documenti nuovi, nel senso che la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e che comunque non si sia verificata la decadenza di cui all’art. 184 c.p.c., la quale è rilevabile d’ufficio, in quanto sottratta alla disponibilità delle parti. Va quindi ribadita l’impossibilità di pone rimedio tramite la previsione di cui all’art. 345 c.p.c. alle preclusioni nelle quali la parte sia incorsa in primo grado.   Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.2.2017, n. 3654 CondividiPost correlati:Appello, onere d ..........

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