Appello incoerente: è inammissibile per nullità dell’atto.

Se il petitum dell’atto di impugnazione rimanda a vizi della sentenza non coerenti con i motivi di appello dedotti, allora è  nammissibile l’appello per nullità dell’atto introduttivo dello stesso, in quanto carente, quest’ultimo, dei motivi specifici dell’impugnazione richiesti espressamente dall’art. 342, primo comma, c.p.c. , nella sua formulazione anteriore alla suddetta novella di cui al D.L. n. 83 del 2012 , convertito in L. n. 134 del 2012 [Tribunale di Ragusa, sentenza del 20.3.2014].

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