Appello generico e inammissibile: no alla condanna ex art. 96 c.p.c., perché l’appello attiene all’esercizio del diritto di difesa

Sebbene l’appello proposto si risolva in realtà in una pedissequa ripetizione delle tesi difensive e delle domande formulate in primo grado ed in una generica censura alla decisione del GDP e debba ad ogni modo essere dichiarato inammissibile, tenuto conto del fatto che la sentenza di primo grado è stata pronunciata secondo equità, ed è, dunque, inappellabile, non ricorrono gli estremi dell’abuso dello strumento processuale sanzionabile ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., in considerazione del fatto che l’appello attiene all’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito e al generale principio del giusto processo, sicchè la v ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi