Appello, divieto di reformatio in peius

Va confermato il divieto di reformatio in peius secondo cui, in assenza di appello incidentale e di riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado dalle parti appellate, impedisce al giudice d’appello di rendere una pronuncia diversa da quella confermativa della sentenza di primo grado anche in punto spese di lite. Tribunale di Milano, sentenza del 29.12.2021, n. 10933 Download CondividiPost correlati:Sanzione disciplinare, impugnazione, divieto di reformatio in pejus Ottobre 6, 2023 Divieto di incarichi contro l’ex cliente e autorizzazione espressa dello stesso a non tener conto del divieto Maggio 25, 2023 Giudizio tributario, divieto di propor ..........

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